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PRESENZA SU INTERNET
DEI SINGOLI MEDICI O
ODONTOIATRI
Il medico o
l’odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home-page del sito presso
quale Ordine provinciale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione
all’Albo.
Il medico o
l’odontoiatria possono indicare tutto ciò che è consentito dalla
Legge sulla pubblicità sanitaria (art. 1 L. 175/92).
Il medico o
l’odontoiatra può presentare un proprio “curriculum”
professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli
accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera
docenza). Può anche indicare l’attuale e le precedenti esperienze
lavorative (es: è stato dal ….. al ….. primario del reparto di ....
presso l’Ospedale di .....). Può infine indicare ulteriori elementi
circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere
di certezza obiettiva e verificabilità. Allo stato attuale della
normativa, non è consentito indicare la pratica di medicine non
convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della
materia.
Il sito,
nello spirito di una corretta e doverosa informazione all’utenza, deve
contenere indicazioni esaustive in merito alle modalità
organizzative dell’attività professionale. A titolo
esemplificativo, ciò si sostanzia nell’indicazione degli orari di
accesso allo studio, delle modalità di prenotazione delle visite, della
eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle
visite domiciliari, ecc.
Il sito può
contenere pagine dedicate all’educazione sanitaria, anche
corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalità del
medico o dell’odontoiatra.
Il medico o
l’odontoiatra possono anche fornire consulenze agli utenti tramite
e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non può
considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che,
scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In
proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso
che può avere il seguente tenore: “Per doverosa informazione, si
ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale
rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento
terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi
semplicemente come suggerimenti di comportamento”.
Il medico e
l’odontoiatra possono riportare sul sito le tariffe da loro
praticate nell’esercizio della professione, fermo restando l’obbligo
del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992.
Nel caso in
cui il medico o l’odontoiatra sia convenzionato con una associazione
di mutualità volontaria, ne può dare informazione al pubblico.
E’ naturalmente possibile, per i medici e gli
odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su
argomenti sanitari che si svolgono fra medici. Se invece il forum è
libero (accessibile da chiunque), il medico che vi partecipa in qualità
di “relatore” deve pretendere che il soggetto che ospita il forum
abbia cura di avvertire l’utenza che la consulenza telematica non
sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula
di avviso citata sopra)
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