LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SU INTERNET

 

L’Ordine dei Medici di Firenze elabora ed approva le regole per garantire la correttezza dell’informazione medica su internet, allo scopo di tutelare il legittimo interesse dei cittadini ed il decoro della categoria

 

PRESENZA SU INTERNET 

DEI SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI

Il medico o l’odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home-page del sito presso quale Ordine provinciale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione all’Albo.

Il medico o l’odontoiatria possono indicare tutto ciò che è consentito dalla Legge sulla pubblicità sanitaria (art. 1 L. 175/92).

Il medico o l’odontoiatra può presentare un proprio “curriculum” professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza). Può anche indicare l’attuale e le precedenti esperienze lavorative (es: è stato dal ….. al ….. primario del reparto di .... presso l’Ospedale di .....). Può infine indicare ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere di certezza obiettiva e verificabilità. Allo stato attuale della normativa, non è consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia.

Il sito, nello spirito di una corretta e doverosa informazione all’utenza, deve contenere indicazioni esaustive in merito alle modalità organizzative dell’attività professionale. A titolo esemplificativo, ciò si sostanzia nell’indicazione degli orari di accesso allo studio, delle modalità di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc.

Il sito può contenere pagine dedicate all’educazione sanitaria, anche corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalità del medico o dell’odontoiatra.

Il medico o l’odontoiatra possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: “Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”.

Il medico e l’odontoiatra possono riportare sul sito le tariffe da loro praticate nell’esercizio della professione, fermo restando l’obbligo del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992.

Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualità volontaria, ne può dare informazione al pubblico.

E’ naturalmente possibile, per i medici e gli odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra medici. Se invece il forum è libero (accessibile da chiunque), il medico che vi partecipa in qualità di “relatore” deve pretendere che il soggetto che ospita il forum abbia cura di avvertire l’utenza che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula di avviso citata sopra)


Scarica sul tuo computer da qui le "Linee Guida per l'informazione sanitaria su Internet" redatte dall'Ordine dei Medici di Firenze e Genova