| Dr. Raffaele D'Errico medico-chirurgo specialista in pediatria |
|
|
| certificati scolastici |
|
|
|
|
per la scuola
Nota esplicativa e chiarificatrice sul rilascio di certificazioni per uso scolastico da parte dei medici pediatri di libera scelta |
||
|
Elaborata
dal Dr. Raffaele D'Errico per conto dalla Federazione Italiana Medici
Pediatri di Napoli |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
La Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli il 28/11/2000, con protocollo 73/00, inviò questo mio elaborato a tutti gli organi competenti (Assessorato alla Sanità della Regione Campania, Provveditorato agli Studi di Napoli e Provincia, Ordine dei Medici-Chirurghi di Napoli e Provincia, Federazione Italiana Medici Pediatri Nazionale, Direttori delle ASL NA1, NA2, NA3, NA4, NA5). Con questa nota esplicativa volemmo così richiamare l’attenzione sulla corretta interpretazione circa la richiesta, da parte degli Istituti scolastici e il relativo rilascio da parte dei Pediatri, di certificazioni per uso scolastico, al fine di evitare confusione nei genitori, inutile sovraccarico burocratico per i Pediatri di famiglia e tensioni che si potessero venire a creare per l’eventuale rifiuto di certificazioni non lecite o la richiesta di onorario da parte del medico che redige un certificato non previsto dalla convenzione col SSN. Si invitava a condividere e diffondere tali interpretazioni, in modo che diventassero patrimonio delle AA.SS.LL, della Medicina Scolastica, della Scuola e dell’Ordine dei Medici. |
|||
|
|||
|
|||
|
Il certificato per l’idoneità all’Educazione Fisica in ambito scolastico NON È DOVUTO (vedi
art. 28 dell’ACN) ed è inutile, in quanto materia di insegnamento
(Legge
88 del 7 febbraio 1958). L’art. 3 di questa legge prevede che sia
il Capo d’Istituto a concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. |
|||
|
|||
|
|||
|
E’ improponibile il rilascio di un Certificato per l’attività motoria nelle Scuole Materne, in quanto l’attività motoria non si configura in attività fisica, ma in attività ludica. Pertanto, per “giocare” non è necessario un Certificato Medico. Tale precisazione è riportata anche da una Delibera dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia n.2233 (B.U.R. Puglia n. 141 del 25/09/1986), dove al comma 2.2 dell’art. 2 si legge: “Si precisa che non rientrano tra i soggetti di cui all’art.1 del D.M. 28/02/1983, coloro che praticano attività motorie e amatoriali individuali”. |
|||
|
|||
|
|||
|
Le
Convenzioni di Medicina Generale e di Pediatria, in merito a questo tipo
di certificazione, rimandano perentoriamente all’art.
1 del Decreto
del Ministero della Sanità del 28/02/1983,
che prevede
il rilascio solo nei seguenti casi e a seguito della richiesta dell’autorità
scolastica competente:
b) Necessitano
della certificazione di stato di buona salute per i Giochi della
gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già
selezionati, che partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o
di rete di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità scolastica).
Poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono
limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e
mai competitivo non necessitano di certificazione.
|
|||
|
|||
|
|||
|
Tale
certificazione è regolata dall’art. 42 del DPR 1518/67, che
cita: «L’alunno
che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque
giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in
assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o
dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura
della malattia e l’idoneità alla frequenza».
Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:
· Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi. · Per le "assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. · Per le "assenze non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto. ·
Nelle
situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal
medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico
scolastico (Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del
Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620
del 22/03/99). Per certo, se l’assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l’assenza, è facoltà della Direzione Didattica riammettere l’alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria!) resa all’avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l’alunno assente dal 6°giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l’assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile (Interpretazione del DPR 1518/67 art. 42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott.G.Ciappina, Prot.682 del 30/03/99). |
|||
|
|||
|
|||
|
E’ un Certificato che NON ESISTE ed è improponibile. E’ il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica. Se, invece, l’alunno si dovesse trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente scelto l’orario continuato, non esiste legislazione in Italia che obblighi il bambino alla mensa se il genitore si oppone. Pertanto, appare chiaro che è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre risulta illegale l’invito a rivolgersi al Pediatra curante per il rilascio di un certificato (falso) per esenzione dalla mensa. Un Certificato per variazione alimentare, invece, potrebbe essere proponibile e fattibile nel momento in cui il bambino fosse affetto da qualche patologia (allergica, dismetabolica, celiachia, ecc) e che gli impedisca di assumere alimenti previsti da diete preventivamente elaborate e deliberate da chi di competenza, uguali per tutti i bambini di quella Mensa Scolastica. Il certificato attesterà la patologia di cui è affetto il bambino (che il medico redigerà solo se esistono i dati clinici e di laboratorio) per la quale si sconsiglierà l’assunzione degli alimenti incriminati. In caso contrario, il medico che redigesse un certificato falso, incomberebbe in grave sanzioni civili e penali. La domanda di esenzione dalla mensa o di variazione alimentare dovrà essere redatta dal genitore e indirizzata al Capo d’Istituto, allegando i dati di laboratorio attestanti la patologia e che saranno sufficienti per ottenere quanto richiesto. Nel caso il genitore volesse avvalersi di un certificato medico, sempre ai sensi della Legge sulla Privacy n.675/96, il certificato verrà redatto su richiesta del genitore (non in convenzione, quindi a pagamento) e ad esso rilasciato. Sarà il genitore, poi, a presentare domanda per l’esenzione al Capo d’Istituto, allegando la certificazione medica di cui sopra. |
|||
|
|||
|
|||
|
In nessun caso è previsto questo tipo di certificazione medica, anche per motivi validi, anche se il piccolo deve essere condotto all’ambulatorio del Pediatra, perché non si tratta di un certificato medico. Se proprio dovesse occorrere è prevista, invece, una giustificazione del genitore. |
|||
|
|||
|
|||
|
Il
Certificato è improponibile in quanto non ha nessun nesso con la
certificazione medica e, quindi, non è fattibile. Sarà la
lavoratrice a chiedere un permesso per l’allattamento. |
|||
|
|||
|
|||
|
Il
presente documento è stato elaborato dalla FIMP Milano e aggiornato
dalla Fimp Napoli. |
|||
|
Questo
paragrafo viene sviluppato per le lavoratrici-madri impegnate
nell’ambito scolastico e che si rivolgono al Pediatra di famiglia per
certificazioni, talvolta non dovute, richieste dalle autorità
scolastiche. Tali certificazioni sono normate dalla Legge sulla tutela della maternità (n. 903/77 - n. 1204/71), e successive sentenze. (...
omissis) Art. 7 La
lavoratrice ha il diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo
di astensione obbligatoria di cui alla lettera c dell'art. 4 della
presente legge, per un periodo, ENTRO
IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, di SEI MESI,
durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha
diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro DURANTE
LE MALATTIE DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI,
dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui
ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie, e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. N. D.: l'astensione facoltativa dal lavoro può essere goduta anche in modo frazionato (entro il primo anno di vita) e vale anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato nella famiglia, purché di età inferiore a tre anni. La legge, successiva, n. 53 dell’8 marzo 2000, estende questo limite fino all’età di otto anni del bambino e più precisamente dopo i tre anni e fino agli otto, ciascun genitore (sia la madre che il padre) ha diritto, per ciascun figlio, a CINQUE giorni di assenza ogni anno, dietro certificazione di malattia rilasciata dal medico specialista (art.3 comma 4). Il
medico di fiducia può certificare SOLO LA MALATTIA ACUTA (anche non
grave) riscontrata, perché la malattia acuta è la sola che legittima
la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (parere
del Consiglio di Stato sez. II n. 1537/77 - TAR Piemonte sez. II 21.1.91
n. 8). Il
periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo
della fase patologica in atto, ma anche della CONVALESCENZA fino a
COMPLETA GUARIGIONE. (TAR Lazio sez. II n. 754 del 17.4.90; Cass n. 1293
del 6.2.88 Trib. Ravenna). Questo
diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionato da una causa
(MALATTIA DEL BAMBINO) di cui deve essere possibile il controllo di
esistenza. Viene pertanto ribadito il controllo da parte del MEDICO
FISCALE come per gli altri lavoratori. La
legge del 5/2/92 n. 104 norma l'astensione facoltativa dal lavoro per la
lavoratrice con un figlio portatore di handicap in situazione di gravità
accertata, quindi con MALATTIA CRONICA. La certificazione di tale stato
di patologia è competenza della Commissione Medica della ASL, che
decide il grado di invalidità e il tipo di assistenza correlata. In
sintesi: Fino
ad 1 anno di età,
l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità non necessita del
certificato medico perchè non deve essere motivata da patologia. Entro
gli 8 anni di età il medico
di fiducia certifica lo stato di malattia acuta riscontrata (non
necessariamente grave), con prognosi estesa alla convalescenza fino alla
completa guarigione (che per una malattia acuta ragionevolmente non può
andare oltre un mese); rilascia alla madre un certificato senza diagnosi
per il datore di lavoro, un certificato con diagnosi per il medico
fiscale. Richieste
al di fuori di questa normativa non possono essere esaudite. Ogni certificato falso redatto dal medico convenzionato con il SSN è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 493-477 CP). Ogni certificato falso redatto dal medico libero professionista è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1 milione (art. 481 CP). |
|||
|
|||
|
|
|
Scarica sul tuo computer questo documento... |
||
|
|
||
|
Tutto bene: ecco il certificato inutile |
Il Ministro della Salute progetta di eliminare i certificati medici; li ho sempre detestati, e vi spiego perché... |
|